Sicurezza sul lavoro




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Nomina responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

Quando si configura un rapporto di lavoro, anche se non retribuito (art. 2 Dlgs 81/08), diventano applicabili le norme prevenzionali generali sulla sicurezza sul lavoro. Tra queste diventa obbligatorio l'art.17 art.1 lettera b del medesimo decreto il quale richiede al datore di lavoro di designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).
Questo incarico può essere ricoperto dal datore di lavoro, da un consulente esterno o essere affidato ad un dipendente se questi ha conoscenze professionali e capacità adeguate.

L'imprenditore è tenuto ad applicare tutte quelle misure considerate acquisite dalla tecnica e dall'esperienza a prescindere dal fatto che siano contemplate o previste nei testi di legge.
Le norme di prevenzione prevedono che il lavoratore debba essere tutelato anche da propria imperizia, imprudenza, negligenza e che la colpa del lavoratore non elide la responsabilità del datore di lavoro Vige l'irrilevanza della fattibilità economica e l'OBBLIGO di ricorrere ad un SPP esterno qualora le risorse interne siano insufficienti.

In materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperien-za del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l'accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente (Cass. Pen., sez.IV, 16 giugno 1995, n° 6944).


Il Dlgs 81/08 ha definito i nuovi requisiti per la qualifica di responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Nel caso l'incarico sia affidato ad un soggetto diverso dal datore di lavoro questa persona deve soddisfare specifici requisiti stabiliti dal suddetto decreto e precisamente:

  1. un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  2. un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (modulo B);
  3. un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, organizzazione e gestione delle attività tecnico- amministrative, tecniche della comunicazione in azienda, relazioni sindacali (modulo C).

Possono altresì svolgere il ruolo di RSPP coloro che, pur non essendo in possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto l'addetto al servizio prevenzione e protezione od il responsabile del servizio, almeno da sei mesi alla data del 13/8/2003, previo svolgimento dei corsi modulo B e C.

Coloro che sono in possesso di una laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 di cui al decreto del Ministero dell'Università e della ricerca del 16/3/2007 o nelle classi 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministero dell'Università e della ricerca in data 4/8/2000 o nella classe 4 decreto del Ministero dell'Università e della ricerca in data 2/4/2001 sono esentati dalla frequenza del modulo B.

I responsabili del servizio prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.


Compiti del responsabile RSPP

  • Deve essere designato dal datore di lavoro [compito non delegabile] e deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate;
  • Collabora alla valutazione dei rischi;
  • Partecipa alle riunioni periodiche (che può indire per conto del datore di lavoro);
  • Visita i locali di lavoro unitamente al medico competente;
  • Collabora con il medico competente.

Vantaggi nel nominare un RSPP esterno

  • Garantisce la multidisciplinarietà e l'aggiornamento continuo;
  • Garantisce una maggiore esperienza specifica;

Anche se il Datore di lavoro ricorre a servizi esterni questo non lo esonera dalle proprie responsabilità prevenzionistiche. Infatti l'eventuale errore di altri soggetti nel valutare i luoghi e la conseguente eventuale esistenza di altri soggetti responsabili per l'infortunio verificatosi non esclude la responsabilità dei datori di lavoro, atteso che in materia di sicurezza sul lavoro i doveri cui sono tenuti i datori di lavoro di apprestare tutte le misure di sicurezza degli impianti, onde evitare tutti gli infortuni sul lavoro, prescindono dalle attività prescrittive o di controllo di altri soggetti”
Inoltre “...non può considerarsi errore esente da colpe quello del datore di lavoro che abbia fatto affidamento sulla valutazione dei rischi da altri eseguita, atteso che la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eludere tale obbligo trincerandosi dietro eventuali errori di valutazione dei tecnici incaricati”
(Cass. Pen. Sez. IV 31 maggio 1999. N. 6743)


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